Whistleblowing

Segnalazione di illeciti o irregolarità Whistleblowing

Il sistema Whistleblowing di Endurance, aggiornato al D.Lgs.24/2023 in materia di “protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, è reso disponibile a tutti i soggetti interessati.

Quali sono i canali di segnalazione?

Endurance ha messo a disposizione per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti, collaboratori, amministratori, membri degli organi sociali, e terze parti (cd. whistleblower) una piattaforma informatica, raggiungibile tramite il pulsante sottostante.

Cosa è possibile segnalare?

Violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La segnalazione di illeciti deve essere percepita come un atto di manifestazione di senso civico che può facilitare l’emergere di fatti corruttivi o comunque pregiudizievoli per l’integrità dell’Azienda e per l’interesse collettivo. Mediante questi canali è, dunque, possibile segnalare:

  • condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche detto “Modello 231”);
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea o nazionali, atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari o che riguardano il mercato interno[1].

Non è possibile segnalare tramite questo canale questioni di carattere personale, o relative alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il proprio superiore gerarchico o con i propri colleghi.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell’istituto oggetto della presente procedura.

[1] Per maggiori informazioni in relazione alle tematiche che possono essere oggetto di segnalazione, prendi visione del D.lgs. 24/2023, disponibile in Gazzetta Ufficiale

Chi riceverà e indagherà la segnalazione?

La segnalazione verrà ricevuta dal Presidente dell’Organismo di Vigilanza della Società e dall’Ufficio Audit e Compliance di Gruppo, entrambi componenti O.D.V., o, qualora relativa a una Società priva di tale organo, dall’Ufficio Audit e Compliance del Gruppo (c.d. Gestore della Segnalazione). Una volta segnalato il fatto, si aprirà un’indagine interna per accertare i fatti oggetto della segnalazione. È fondamentale quindi effettuare segnalazioni che siano il più possibile circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di permettere agli organi deputati di effettuare le verifiche necessarie.

A seguito della segnalazione, il segnalante/whistleblower potrebbe essere contattato da chi ha preso in carico la segnalazione nel corso delle indagini interne, sempre tramite la piattaforma, per la richiesta di chiarimenti, approfondimenti, documenti o altro, sempre nel rispetto della riservatezza e a garanzia di un’efficace gestione della procedura.

Compatibilmente con le esigenze di confidenzialità delle indagini interne e del loro esito, il segnalante/whistleblower verrà tenuto aggiornato sul corso della procedura.

Come funziona la piattaforma informatica disponibile al link indicato?

Una volta avviato, il software richiederà di compilare un modulo predefinito che prevede l’indicazione della tipologia di condotta illecita, di dati relativi al tempo e al luogo dei fatti, ai soggetti coinvolti, al livello di coinvolgimento e di conoscenza diretta o meno dei fatti da parte del segnalante, all’eventuale coinvolgimento di altri soggetti informati. È anche possibile caricare documenti in formato digitale (audio, foto, file, screenshots, etc).

Anche dopo l’invio della segnalazione, accedendo alla piattaforma potrai continuare a dialogare in modo riservato con il Gestore della segnalazione utilizzando il codice generato dalla piattaforma. Ricordiamo quindi di conservare in luogo sicuro tale codice, senza il quale non sarà più possibile accedervi.

Le segnalazioni e i dati inseriti nella piattaforma non possono essere cancellati per garantire che la tua segnalazione non possa essere eliminata o modificata da nessuno: in ogni momento sarà possibile accedere alla piattaforma e vedere lo status della segnalazione. La piattaforma rende criptati tutti i dati inseriti dal segnalante tramite la presenza di un protocollo informatico sicuro (https). L’identità e i dati messi a disposizione nel corso della segnalazione rimarranno dunque confidenziali per tutta la durata degli accertamenti.

Accedendo alla piattaforma si prende atto dell’informativa Privacy, ai sensi dell’Art.7 del GDPR (679/2016), e si esprime il proprio consenso libero ed informato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, con le modalità e nei limiti illustrati dall’informativa.

Per altri dettagli sulla piattaforma informatica o sulle misure di sicurezza adottate, contattare l’ufficio Audit & Compliance  o l’ufficio ICT  scrivendo a: internalaudit@enduranceoverseas.com o ict@enduranceoverseas.com.

Una volta effettuata la segnalazione, è tutelata la riservatezza?

Endurance si impegna affinché coloro che hanno effettuato segnalazioni rilevanti, nella ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, non siano oggetto di alcun tipo di ritorsione. Sono, infatti, previste specifiche misure a tutela del Segnalante/Whistleblower, affinché non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione. Tali garanzie consistono da un lato, nel divieto di ritorsioni per le segnalazioni effettuate posto in capo al datore di lavoro, e dall’altro, nel regime di nullità degli atti ritorsivi eventualmente subiti in violazione di tale divieto.

Si ricorda inoltre che il Decreto consente di usufruire del canale di segnalazione esterna attivato dall’ANAC, qualora il Whistleblower:

  • ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
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